12 luglio 2010

Ancora un ricorso per la panchina....‏



Di seguito, pubblichiamo il testo dell'ultimo ricorso presentato dal gruppo Panchine dei giardini di via Prato Santo.
Ricordiamo che per lo stesso fatto, al Comitato sono state notificate due multe: la prima per violazione del codice della strada (occupazione di sede stradale con due sedie), la seconda, per non aver pagato la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.
Per la prima contestazione il Comitato si è rivolto al Giudice di Pace (qui di seguito), mentre per la seconda, pende un ricorso al Capo dello Stato.






AL GIUDICE DI PACE
di VERONA


Oggetto: ricorso avverso contravvenzione per asserita violazione dell’art. 20/4 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.)

Ill.mo Sig. Giudice,

Il sottoscritto Massimo Valpiana, nato a Verona il 03.08.1955, residente in Via Tonale n. 18, nel comune di Verona, CAP 37126, Prov. Verona

PREMESSO CHE

in data 12 giugno 2010 ha ricevuto l’ordinanza-ingiunzione n. 104160, Prot. n. 284593 emessa dall’Ufficio territoriale del Governo di Verona, relativa al verbale di contravvenzione del Comando Polizia Municipale di Verona n°. 6442845 del 16.07.2009 per violazione dell’art. 20/4 C.d.S. per “occupazione abusiva di sede stradale mediante la collocazione di due sedie ed un cavalletto di legno” avvenuta nei giardini fra via Prato Santo e Lungadige Matteotti, applicando una sanzione di € 329,58

tutto quanto sopra premesso, l’esponente

RICORRE



  • alla S.V. affinché voglia, previa fissazione di udienza ed instaurazione del contraddittorio, dichiarare inefficace e/o annullare il suddetto verbale di contestazione e conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, per i seguenti motivi:
- vi è stata un’erronea e/o illogica esposizione dei fatti; infatti bisogna ricondurre il fatto nel contesto nel quale è avvenuto. Si tratta di una iniziativa politica attuata dal Comitato Verona Città Aperta che intendeva in questo modo porre all’attenzione dell’opinione pubblica veronese la decisione dell’Amministrazione comunale di rimuovere le panchine dai giardini di Via Prato Santo per impedire alle persone che frequentano la vicina mensa della Caritas di utilizzarle come regolarmente era usi fare. Il Comitato ha ritenuto che togliere le panchine, lasciando totalmente sguarnito e inutilizzabile un giardino ombroso, costituisse un danno per tutti i cittadini, i passanti e perfino i turisti, e una scelta odiosa nei confronti di persone svantaggiate, che vedono nella panchina l’unico giaciglio a disposizione. Per questo il Comitato ha prima riposizionato una panchina (derubata la notte stessa) e poi lasciato simbolicamente due sedie a disposizione di tutti. I fatti sono stati ampiamente riportati e commentati dalla stampa locale. Nel merito le sedie erano posizionate sull’erba dei giardini, e non in mezzo alla sede stradale, per cui ritengo non esservi stata violazione dell’art. 20 del Codice della Strada. Infatti, la presenza di due sedie, a disposizione di chiunque per sedersi e godere di un piccolo giardino pubblico, non può essere configurata come “occupazione di suolo pubblico”. Se così fosse dovrebbero essere sanzionati anche tutti gli anziani che le sere estive mettono una sedia fuori casa per prendere il fresco e socializzare. Ritengo che mettere una sedia in strada (in una via, in una piazza, in un giardino) per sedersi e chiacchierare, non rappresenti violazione di nessuna Legge dello Stato e nemmeno di qualsivoglia regolamento Comunale. E’ semplicemente una normalissima usanza, una civilissima usanza diffusa anche nella nostra regione, nella nostra città, e soprattutto nei paesi. Penso che Lei, signor Giudice di Pace, concordi con me che tale tradizionale usanza debba essere mantenuta e tutelata come segno di civiltà.


  • la violazione è avvenuta per forza maggiore e per stato di necessità, essendo l’unico modo rimasto per cercare quel dialogo e quel confronto con l’Amministrazione che abbiamo sempre perseguito e che ci è sempre stato rifiutato. Si può considerare una sorta di “legittima difesa” del decoro e della civile convivenza.

  • Si comunica, inoltre, che su tutta la vicenda è pendente un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si insiste, pertanto, nell’accoglimento del presente ricorso.

Dichiara, ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002, che il valore della presente causa è di € 329,58 Pertanto versa il contributo di € 30,00 oltre a 8,00 € per spese forfettizzate.

Con osservanza.

Ai fini istruttori:

  • allega ordinanza-ingiunzione del Prefetto

  • allega documentazione comprovante i motivi del ricorso (fotografie, ecc.)

  • chiede l’audizione dei seguenti testimoni: Signora Tiziana Valpiana.
Verona, 12 luglio 2010
                                                                                                              Massimo Valpiana


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